Descrizione
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dell'abitazione.
VOTO DOMICILIARE
In base alla legge 7 maggio 2009, n. 46, che subentra alla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, hanno diritto a votare dalla propria abitazione:
• gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.
Gli elettori interessati al voto domiciliare devono far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione.
Per le consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025 la richiesta dovrà essere presentata da martedì 29 aprile a lunedì 19 maggio 2025.
Nella dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione ove l'elettore dimora, dovrà essere indicato l'indirizzo completo e possibilmente un recapito telefonico.
Dovrà inoltre essere inclusa la documentazione che segue:
• copia della tessera elettorale;
• copia di un documento di identità;
• idonea documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente da un Funzionario Medico designato dalla ASL competente.
VOTO ASSISTITO
Chi è affetto da grave infermità fisica può esercitare il diritto al voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
La legge 17/2003, permette di annotare in modo permanente il diritto al voto assistito, mediante l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali, per evitare all’elettore di dover produrre a ogni consultazione il certificato medico idoneo per ottenere l'assistenza.
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto.
L’annotazione del diritto di voto assistito è apposta su richiesta dell’interessato, a cura del Comune di iscrizione elettorale.
La richiesta dovrà essere accompagnata da
• documentazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale (la certificazione sanitaria dovrà attestare esplicitamente l’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altra persona)
• la tessera elettorale per l'apposizione del timbro
• copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Vedasi avviso in allegato.
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Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2025, 16:35